Lo statuto |
STATUTO dell'associazione denominata "COMITATO PARI O DISPARE" Art. 1 - Denominazione 1. E' costituita l'associazione denominata "COMITATO PARI O DISPARE" (di seguito "il Comitato"). Art. 2 - Scopi del Comitato 1. Il Comitato non ha scopo di lucro ed è indipendente. 1. Il Comitato ha la sua sede nel Comune di Roma. 2. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune. 3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi distaccate in altre città, anche fuori d'Italia, con le modalità stabilite dal Regolamento del Comitato. Art. 4 - Socie Fondatrici, Socie/Soci Onorarie/i e Socie/Soci Ordinarie/i 1. Le/i Socie/Soci sono distinti in Socie Fondatrici, Socie/Soci Onorarie/i e Ordinarie/i,i cui elementi identificativi sono conservati in un apposito libro delle/dei Socie/Soci. Art. 5 - Organi del Comitato 1. Gli organi del Comitato sono: Art. 6 - L'Assemblea 1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Comitato. Fanno parte dell'Assemblea tutti le/i Socie/Soci. Ciascuna/o delle/dei Socie/Soci ha diritto ad un voto. Art. 7 - Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri scelti tra le/i Socie/Soci; tra questi vengono individuati la Presidente Onoraria, la Presidente, la/il Tesoriera/e, nonché la/il Segretaria/o. 2. Le/i Coordinatrici/Coordinatori dei Gruppi di Lavoro fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. La carica di Coordinatrice/Coordinatore è cumulabile con quella di Presidente Onoraria, di Presidente, di Tesoriera/e, nonché di Segretaria/o. 3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. È possibile la partecipazione per via telematica, nei limiti dei mezzi a disposizione del Comitato. 4. Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria delle attività del Comitato per il perseguimento degli scopi stabiliti dal presente Statuto, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea. 5. Il Consiglio, tra l'altro: a) redige i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) sottopone all'Assemblea le proposte per la nomina di Socie/Soci onorarie/i; c) approva la quota di adesione annuale delle/dei Socie/Soci; d) propone all'Assemblea modifiche dello Statuto; e) informa periodicamente per via telematica le Socie/Soci sulle attività del Comitato. Il Consiglio Direttivo può delegare specifici compiti ad un suo membro. Art. 8 - La Presidente 1. La Presidente: a) rappresenta legalmente il Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; b) garantisce la coerenza degli scopi del Comitato; c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, stabilendo l'ordine del giorno, mediante avviso da spedirsi a mezzo lettera raccomandata o per via telematica almeno tre giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; e) convoca l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto, su richiesta di almeno un terzo delle/dei Socie/Soci, o su richiesta del Consiglio. Art. 9 - La/il Segretaria/o 1. La/il Segretaria/o: a) cura l'aggiornamento e la tenuta del libro delle/dei Socie/Soci, del libro dei verbali dell'Assemblea e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo; b) collabora con la Presidente per il regolare svolgimento dell'attività associativa, con particolare cura dell'attività dei Gruppi di Lavoro e dunque in stretta collaborazione con le/i Coordinatrici/Coordinatori dei Gruppi stessi. Art. 10 - La/il Tesoriera/e 1. La/il Tesoriera/: a) è incaricata/o della gestione dei fondi del Comitato, riceve ed effettua i pagamenti. b) tiene una contabilità regolare di tutte le operazioni e rende conto della gestione all'Assemblea; c) fa aprire a nome del Comitato un conto corrente; d) qualora necessario, la/il Tesoriera/e può delegare ad un soggetto esterno al Consiglio, previa delibera del Consiglio Direttivo, uno o più dei compiti sopra elencati. Art. 11 - Coordinatrici/Coordinatori dei Gruppi di Lavoro 1. Le/i Coordinatrici/Coordinatori dei Gruppi di Lavoro caratterizzano ed animano le attività del Comitato. 2. Le/i Coordinatrici/Coordinatori: a) sono elette/i dall'Assemblea all'interno di ciascun Gruppo di Lavoro tra le/i Socie/i che si caratterizzino per competenza e capacità organizzative e gestionali; b) rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; c) fanno parte del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 7, comma 2 del presente Statuto; d) relazionano l'Assemblea sulle attività dei Gruppi di Lavoro. 3. Eventuali iniziative esterne dei Gruppi in nome del Comitato dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Art.12 - Il Collegio dei Revisori Laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti scelti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Art.13 - Contabilità separata Nel caso in cui il Comitato svolgesse, seppure in via non prevalente, attività di natura commerciale, la contabilità verrà tenuta in modo separato distinguendo le attività istituzionali da quelle commerciali. Di conseguenza il bilancio consuntivo avrà una sezione istituzionale ed una sezione commerciale. Art.14 - Fondi 1. Il Comitato raccoglie i fondi necessari alla realizzazione dei suoi scopi mediante le quote di adesione annuale e le contribuzioni delle/dei Socie/Soci, le contribuzioni di persone, enti e aziende, le liberalità, anche testamentarie, a suo favore, i ricavi delle iniziative realizzate e gli avanzi di gestione di attività commerciali connesse allo scopo eventualmente svolte, e ogni altro provento. 2. E' vietato al Comitato, durante la sua vita, distribuire i predetti fondi, anche in modo indiretto, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Art.15 - Durata, scioglimento, estinzione e trasformazione del Comitato 1. Il Comitato ha durata illimitata, salvo siano raggiunti gli scopi sociali di cui all'articolo 2. 2. Lo scioglimento del Comitato avviene con delibera dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dello Statuto. 3. Il patrimonio del Comitato, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662. 4. Qualora necessario per il miglior perseguimento degli scopi del Comitato, l'Assemblea può deliberare, con le maggioranze sopra specificate, la trasformazione del Comitato in Fondazione o altro tipo di organizzazione. 5. Nel caso di trasformazione del Comitato in altro tipo di organizzazione, i fondi da questo raccolti confluiranno automaticamente nella nuova organizzazione. Art.16 - Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.". E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle comparenti che da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono e firmano a margine dei fogli intermedi alle ore diciannove e minuti venti (h. 19.20). Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su quattro fogli per quattordici facciate oltre la presente sin qui. F.to Fiorella Kostoris Emma Bonino Valeria Manieri Serena Romano Sara Callegari Rosa Oliva Serena Dinelli Agnese Nadia Canevari Cristina Tagliabue Sivieri Antonio MANZI Notaio |